E’ stato definitivamente approvato e pubblicato nella G.U. n. 214 del 13.9.2016 il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che individua i nuovi soggetti obbligati, a partire dal 1.1.2016, alla trasmissione delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (d’ora in avanti chiamato STS), soggetti che si aggiungono a quelli che erano tenuti allo stesso adempimento già dal 1.1.2015.
Tale obbligo rientra nella più ampia riforma del sistema fiscale nazionale che prevede, già fin dallo scorso anno, che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione di ciascun contribuente il modello “730 precompilato”. All’interno di tale modello sono inserite, tra gli oneri detraibili, le spese sanitarie nelle quali rientrano anche quelle psicologiche/psicoterapeutiche.
Per inserire tali informazioni l’Agenzia ha necessità che i soggetti che effettuano tali prestazioni, medici – psicologi ed altre figure professionali, mettano a disposizione della stessa Agenzia i dati in proprio possesso relativi all’attività professionale espletata nei confronti dei propri clienti.
Tra i nuovi soggetti tenuti all’obbligo dell’invio dei dati sanitari al STS entro il 31.1.2017 relativamente ai dati dell’anno 2016 e successivamente ogni anno, individuati dal decreto del Mef del 1.9.2016, figurano pertanto gli iscritti agli ordini professionali degli Psicologi.
Gli iscritti agli albi di tutte le professioni sanitarie sono così, con tale ultimo decreto, ricompresi nell’obbligo di invio dei dati sanitari.
I dati sanitari da inviare riguarderanno il codice fiscale dei soggetti nei confronti dei quali si effettuano le prestazioni sanitarie e l’importo annuale delle stesse riferito a ciascuno di essi nell’anno di riferimento, senza entrare nella specificità della prestazione resa e riconducendola nella generica dizione “spesa sanitaria”.
Con ciò salvaguardando i principi posti a base della tutela della privacy; in aggiunta lo stesso contribuente potrà manifestare la propria opposizione all’utilizzo delle informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate e quindi non consentire alla stessa l’inserimento delle spese sanitarie nel 730 precompilato.
Al contribuente che manifesterà la volontà di opporsi all’utilizzo dei dati non sarà preclusa però la possibilità di detrarsi le spese sanitarie quali oneri detraibili inserendole, autonomamente, nella propria dichiarazione dei redditi.
L’invio dei dati al STS potrà essere effettuato oltre che direttamente dal soggetto obbligato anche da un proprio un delegato (p.es. il proprio consulente) il quale dovrà a sua volta accreditarsi al STS secondo una proceduta che sarà individuata da un apposito decreto.
L’introduzione del nuovo adempimento a carico dei professionisti sanitari, inoltre, fa si che l’Agenzia delle Entrate ritenga ridondante un altro adempimento obbligatorio in capo a tutti i contribuenti già da qualche anno, lo “spesometro”; pertanto i soggetti che invieranno i dati al STS saranno esonerati dal presentarlo (art. 4 del decreto) relativamente ai dati già trasmessi al STS.
Il decreto del Mef del 1.9.2016, del quale si individuano di seguito alcune specificità, al suo interno anticipa la pubblicazione di due ulteriori documenti; un provvedimento, già pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 15.9.2016, riguardante “le modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie” e un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ancora in corso di pubblicazione, avente ad oggetto invece “le modalità operative per la trasmissione telematica dei dati”.
Le prestazioni per le quali deve essere effettuato l’invio dei dati al STS sono solo quelle SANITARIE. Pertanto un professionista che effettua nella propria attività con partita Iva solo prestazioni non sanitarie (per esempio attività di formazione) non sarà tenuto ad alcun obbligo di invio dei dati al STS. Così come un professionista che svolge prestazioni di natura “mista” ovvero prestazioni sanitarie e non sanitarie sarà obbligato ad effettuare esclusivamente l’invio dei dati inerenti l’attività di natura sanitaria (art. 1 comma 1 decreto del 1.9.2016)
I soggetti per i quali deve essere effettuato l’invio sono esclusivamente le PERSONE FISICHE. Pertanto se un professionista psicologo effettua prestazioni sanitarie nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche (per esempio cooperative o enti pubblici) non sarà tenuto ad alcun obbligo di invio dei dati al STS. Così come un professionista che effettua prestazioni sanitarie nei confronti sia di persone fisiche che di soggetti diversi dalle persone fisiche sarà obbligato all’invio dei soli dati sanitari riferiti alle persone fisiche. E’ una interpretazione difforme dal decreto quella che “categorizza” le persone fisiche tra lavoratori dipendenti e/o assimilati e altri lavoratori. Le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di tutti i soggetti PERSONE FISICHE, siano essi lavoratori dipendenti e/o assimilati e altri lavoratori, devono essere oggetto di comunicazione al STS; l’Agenzia delle Entrate infatti raccoglierà i dati trasmessi dai professionisti e li metterà a disposizione di tutti i contribuenti, anche di quelli che non hanno i requisiti per predisporre la dichiarazione 730 (art. 1 comma 1 decreto 1.9.2016).
INDICAZIONI OPERATIVE E SUGGERIMENTI
Si suggeriscono alcune attività propedeutiche e funzionali alla corretta esecuzione del nuovo adempimento:
- Possesso di un indirizzo PEC. E’ utile sapere che le credenziali per l’accesso al STS, che ciascun professionista obbligato all’invio dovrà richiedere entro il prossimo 31 ottobre per trasmettere telematicamente i dati sanitari, saranno fornite dal Ministero della Salute SOLO ed ESCLUSIVAMENTE in presenza di una richiesta proveniente da un indirizzo pec direttamente riconducibile al professionista iscritto all’albo. Pertanto coloro che saranno tenuti a tale nuovo adempimento non ancora in possesso di un indirizzo Pec dovranno attivarsi per aprirlo tempestivamente e per comunicarlo altrettanto tempestivamente al proprio Ordine territoriale di appartenenza. Così come gli psicologi già in possesso di una pec ma non ancora comunicata al proprio Ordine dovranno attivarsi per la comunicazione del proprio indirizzo pec. Solo così sarà possibile poi al Consiglio Nazionale attraverso gli Ordini territoriali venire in possesso di tali dati che dovranno essere poi obbligatoriamente trasmessi al STS entro 30 giorni dall’entrato in vigore del decreto (art. 3 comma 3 lettera b). il STS potrà così “riconoscere” il professionista che richiederà le credenziali di accesso al sistema con la propria pec.
- Verifica elementi e dati contenuti nelle ricevute sanitarie o fatture messe a partire dal 1.1.2016. Sulla scorta di quanto sopra evidenziato è possibile già porre in essere, anche con l’ausilio del proprio consulente fiscale, alcune attività propedeutiche all’esecuzione dell’adempimento, quali ad esempio l’individuazione, all’interno dell’attività esercitata, delle prestazioni sanitarie e di quelle non sanitarie poste in essere nel corso del 2016 (quelle sanitarie dovranno essere inviate le altre no, come ad esempio le prestazioni per la formazione ecc.); la tipologia dei soggetti nei confronti dei quali tali prestazioni sono state effettuate (dovranno essere inviati i dati relativi alle sole prestazioni effettuate nei confronti di persone fisiche, non anche nei confronti dei soggetti diversi quali per esempio cooperative, enti pubblici ecc.). Da ultimo ma non in ordine di importanza è opportuno accertarsi della correttezza del codice fiscale acquisito dal proprio cliente ed inserito nella ricevuta sanitaria/fattura, elemento indispensabile per procedere all’invio dei dati sanitari al STS. Sarà nostra cura fornire ulteriori approfondimenti su tale nuovo adempimento e di riportare eventuali successivi interventi ministeriali