In merito al “Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia” presentato il 29 e 30 aprile 2016 a Reggio Calabria che ha meritoriamente inteso di indicare buone prassi per la tutela del minore nel procedimento giudiziario, il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Calabria ritiene di contribuire all’ulteriore sviluppo di dette buone prassi rilevando che all’art. 6 che recita:
Il Giudice effettuerà l’ascolto unitamente al Giudice onorario ove previsto e potrà, in ogni momento, con riferimento anche all’età del minore, avvalersi della competenza di un esperto nominato ausiliario ex art. 68 c.p.c, esperto in scienze psicologiche o pedagogiche o dell’ausilio delle strutture del territorio ovvero avvalersi di CTU, in ordine tanto alla valutazione della “capacità di discernimento”, quanto alla difficoltà nell’espletamento ed al pregiudizio che potrebbe arrecare al minore.
Sì dà, di fatto, accesso ad un’attività specialistica quale l’ascolto giudiziario del minore a figure professionali non a ciò specificamente deputate, prive di un codice deontologico e al di fuori dell’ambito clinico.
Richiamando e considerando che in ambito penale il legislatore ha previsto l’esclusività per psicologi e medici nell’attività di sommarie informazioni testimoniali (ex artt. 351 co. 1-ter e 362 co. 1-bis c.p.p.), investigazioni difensive (ex art. 391 co. 5-bis c.p.p.) e esame del testimone minorenne (ex art. 498 c.p.p.), lo scrivente Consiglio propone ed auspica un aggiornamento dell’art. 6, rendendosi disponibile a partecipare ad un eventuale ulteriore tavolo di confronto con tutti i firmatari.