A cura del Gruppo di Lavoro in Psicologia Giuridica presso l’Ordine degli Psicologi della Calabria
Consulenza esterna: Dott. Gustavo Sergio, già Presidente del Tribunale per i Minorenni di Napoli
Documento recepito dal Consiglio dell’Ordine nella seduta del 14 luglio 2017
Alla luce delle osservazioni effettuate finora sulle prestazioni sanitarie etero-indotte, nello specifico sostegno psicologico alla genitorialità e psicoterapia, si richiama l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità secondo cui il presupposto indefettibile di ogni trattamento sanitario risiede nella scelta, libera e consapevole – salvo i casi di necessità e di incapacità di manifestare il proprio volere – della persona che a quel trattamento si sottopone, considerando la persona soggetto attivo e partecipe dei processi decisionali che lo riguardano per l’attuazione del diritto alla salute.
Ogni intervento sanitario coatto sui soggetti adulti dovrebbe assumere le forme di un Trattamento Sanitario Obbligatorio e non quelle di un invito-imposizione tanto da provocare, già in partenza, un significativo pregiudizio al trattamento sanitario di natura psicologica, lesivo della libertà dell’individuo.