FAQ Supporto psicologico a Scuola | CNOP-Ministero Istruzione

Consiglio Nazionale Ordine Psicologi

FAQ Protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi per il supporto psicologico nelle Istituzioni scolastiche


Elenco di domande frequenti | Aggiornato al 26.11.20

Ulteriori FAQ di competenza del Ministero saranno rese disponibili non appena pubblicate

 

1. Qual è la finalità del Protocollo d’Intesa tra MI e CNOP?
Con la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa, il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi intendono garantire un supporto psicologico e di promozione del benessere al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, per far fronte a traumi e disagi derivati dall’emergenza COVID-19.

2. Chi sono i destinatari degli interventi psicologici?
Il personale scolastico, gli studenti e le famiglie saranno i destinatari dei seguenti interventi psicologici:

  • servizio di supporto psicologico rivolto a studenti, docenti e famiglie che hanno subito traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19
  • interventi di promozione della salute al fine di prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o di malessere psico-fisico
  • partecipazione a momenti di lavoro e progettazione con il corpo docente e/o il Dirigente Scolastico
  • interventi di osservazione dei contesti gruppali

3. Qual è il quadro normativo di riferimento per l’emanazione del bando e la procedura di selezione?
L’emanazione del bando e la relativa procedura selettiva sono disciplinati dal D. Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare dall’art. 7. Non si applica quindi, alla procedura in oggetto, il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”.

4. Può un Istituto scolastico affidare l’incarico oggetto del Protocollo tra MI e CNOP in assenza di un bando di selezione?
No, ai fini dell’assegnazione di un nuovo incarico l’Istituto scolastico è tenuto a espletare la procedura selettiva prevista dal Protocollo d’Intesa. Dovrà quindi indire un avviso di selezione pubblica, raccogliere ed esaminare le varie domande, stilare una graduatoria e infine procedere con l’assegnazione dell’incarico.
Qualora gli istituti scolastici abbiano già attivato servizi di supporto psicologico con risorse proprie, i fondi potranno essere utilizzati per l’integrazione ed il potenziamento dei servizi medesimi.

5. Il Protocollo tra MI e CNOP riguarda i soli istituti scolastici pubblici o anche le scuole paritarie?
Come indicato dallo stesso Protocollo, nonché dalla nota prot. n. 23072 del 30/09/2020 del Ministero, indirizzata a tutte le “Istituzioni scolastiche ed educative statali” coinvolte, l’iniziativa riguarda i soli Istituti scolastici pubblici, che, per provvedere all’attivazione/implementazione del servizio di supporto psicologico e di promozione del benessere, ricevono risorse economiche direttamente dal Ministero da cui funzionalmente dipendono. Nulla vieta agli istituti scolastici privati di attivare analoghe iniziative, facendo tuttavia ricorso a risorse finanziarie proprie.

6. Dove è possibile consultare i bandi emanati dagli istituti scolastici? Esiste una piattaforma che raccoglie tutte le procedure selettive in atto?
È possibile consultare i bandi emanati da uno specifico Istituto scolastico esclusivamente sul relativo sito web istituzionale. Non è prevista una piattaforma comune.

7. Perché i bandi sono emanati a livello di singole Direzioni scolastiche?
Perché la normativa della Scuola prevede l’autonomia dei singoli Istituti, che hanno il potere di determinare le proprie scelte nell’ambito della programmazione ed indirizzi generali. Il Protocollo ha dovuto, su indicazione del Ministero, tener conto di questa normativa.

8. A quanto ammontano le risorse finanziarie assegnate a ciascun Istituto scolastico?
Ciascun Istituto scolastico ha a disposizione, per il periodo settembre-dicembre 2020, risorse pari a € 1.600, determinate assumendo ai fini del calcolo un importo di 40,00 euro lordi/ora quale valore della prestazione professionale. L’Istituto scolastico potrà in seguito ottenere ulteriori € 3.200 per finanziare la prosecuzione del servizio nel periodo gennaio-giugno 2021. Condizione affinché ciò avvenga è che ciascun Istituto scolastico abbia attivato il servizio di supporto psicologico e di promozione del benessere nel periodo settembre-dicembre 2020 per un impegno non inferiore al 50% della risorsa finanziaria assegnata (800 euro).

9. Come può un Istituto scolastico verificare che un professionista sia regolarmente iscritto all’Albo, dunque autorizzato allo svolgimento della professione di psicologo?
È possibile verificare la regolare iscrizione all’Albo contattando l’Ordine territoriale di appartenenza dello psicologo o effettuando una ricerca sull’Albo Unico Nazionale (https://areariservata.psy.it/cgi-bin/areariservata/albo_nazionale.cgi).

10. Quali sono i requisiti di accesso per la partecipazione ai bandi?
Potranno partecipare alla selezione esclusivamente gli psicologi, regolarmente iscritti alla sezione A dell’Albo, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi;
b) un anno di lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito;
c) formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore.

Inoltre, per la comparazione e l’attribuzione dei punteggi, l’Istituto scolastico ha la facoltà di richiedere, nel bando, ulteriori specifiche caratteristiche, che rileveranno ai fini della valutazione dei candidati. Ad esempio è possibile richiedere e valutare, rispetto al punto a), un’anzianità di iscrizione superiore ai 3 anni: in questo caso l’iscrizione minima di 3 anni è un requisito minimo di partecipazione; la maggiore anzianità di iscrizione rispetto alla minima è un criterio che potrà essere considerato per l’attribuzione del punteggio e l’elaborazione della graduatoria finale; così come è possibile richiedere e valutare con un punteggio, rispetto al punto b), esperienze lavorative in ambito scolastico superiori all’anno e, rispetto al punto c), formazione specifica superiore ad un anno o alle 500 ore. Non è possibile prescindere in nessun caso dall’iscrizione all’Albo, in quanto il “supporto psicologico” rientra tra le attività che la Legge 56/89 all’art.1 pone sotto l’esclusiva competenza dello psicologo.

11. Possono essere autocertificati i requisiti – punti a), b) o c) – prescritti dal protocollo?
Sì, possono essere autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre del 2000.

12. Cosa si intende per anzianità di iscrizione all’Albo?
L’anzianità di iscrizione decorre dalla data esatta (gg/mm/aaaa) in cui il Consiglio dell’Ordine territoriale accoglie la richiesta di iscrizione all’Albo. Per tale ragione si matura un anno di anzianità d’iscrizione esattamente dopo 365 giorni dalla seduta consiliare in cui il Consiglio si è pronunciato con l’accoglimento della domanda, a prescindere dall’annualità solare per la quale si è provveduto a versare la quota di iscrizione all’Albo. Se, ad esempio, una iscrizione è avvenuta il 10 dicembre 2018, si potrà dire di aver maturato tre anni di anzianità di iscrizione soltanto il 10 dicembre 2021, e ciò anche se il professionista fino al 2020 ha già versato tre quote di iscrizione all’Albo (2018, 2019, 2020). Nel caso di trasferimento da altro Ordine regionale l’anzianità di iscrizione decorre dal momento della prima iscrizione all’Albo.

13. L’accordo integrativo tra MI e CNOP prevede, in alternativa ai tre anni di anzianità di iscrizione all’Albo, formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate di durata non inferiore ad un anno o 500 ore. Cosa si intende?
Si fa riferimento a corsi di formazione erogati da enti formatori pubblici o privati riferibili allo “specifico” contesto di riferimento. La formazione può essere conseguita anche attraverso esperienze formative diverse.

14. Le ore di formazione acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate di durata non inferiore ad un anno o 500 ore, possono essere autocertificate?
Si, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre del 2000.

15. In riferimento alla lettera a) del punto 2.2. del Protocollo cosa si intende per “un anno di lavoro in ambito scolastico”?
Considerata la finalità del Protocollo di fornire un psicologico presso le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per “anno di lavoro in ambito scolastico” si intende un anno (scolastico) di lavoro, documentato e retribuito, svolto dallo psicologo, in ambito scolastico. La scuola può attribuire un punteggio proporzionale sulla base delle effettive ore di esperienza del professionista.

16. In riferimento alla lettera b) del punto 2.2. del Protocollo cosa si intente per “impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati, di stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente Protocollo con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico”?
Il professionista psicologo, per tutta la durata dell’incarico, non può intraprendere percorsi professionali privati con il personale scolastico e con gli studenti ed i loro familiari. Lo psicologo che sta già seguendo privatamente un alunno, un familiare o un docente dell’Istituto scolastico presso cui intende proporsi, si trova a priori in una situazione di incompatibilità; potrà in questo caso presentare la propria candidatura ad altri istituti scolastici.

17. Come comportarsi nei casi in cui lo psicologo scopra, solo dopo aver vinto il bando e accettato l’incarico, di seguire privatamente un alunno, un suo familiare o un docente dell’Istituto scolastico presso cui ha iniziato a svolgere il servizio di supporto psicologico?
Qualora lo psicologo, vincitore del bando di supporto psicologico e di promozione del benessere in un Istituto scolastico, si trovi di fronte un soggetto già seguito privatamente, dovrà astenersi dal trattamento, per incompatibilità, e sottoporre la questione al dirigente scolastico per le decisioni del caso.

18. E’ necessario essere psicoterapeuti per partecipare all’iniziativa?
No, l’iniziativa nasce per garantire lo svolgimento di supporto psicologico e di servizi di promozione del benessere nelle scuole, attività per Legge riservata a tutti i professionisti psicologi. Gli istituti scolastici non possono dunque escludere dalla selezione gli psicologi non psicoterapeuti. Nell’ambito della redazione del bando, gli istituti scolastici possono valutare il possesso del diploma di specializzazione in psicoterapia come “ulteriore specifica caratteristica”, ossia criterio di selezione, cui attribuire un punteggio ai fini della valutazione dei candidati.

19. E’ possibile inviare la propria candidatura spontanea a un Istituto scolastico, che però non ha ancora pubblicato alcun bando?
No, è necessario inviare la propria candidatura successivamente alla pubblicazione del bando, nei termini e nella modalità in esso indicati. Eventuali candidature presentate antecedentemente alla pubblicazione del bando non verranno prese in considerazione.

20. È necessario allegare un certificato di iscrizione all’Albo per partecipare alla selezione?
No, tutti gli enti pubblici – dunque anche gli istituti scolastici – sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni relative all’iscrizione all’Albo di un professionista. Occorre peraltro ricordare che i certificati di iscrizione rilasciati dall’Ordine, al pari di tutti quelli rilasciati da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere prodotti ad altri enti pubblici e hanno valore soltanto nei rapporti tra privati. Il professionista è tenuto a indicare all’Ente gli estremi della sua iscrizione all’Albo (data e numero di iscrizione, nonché Ordine di appartenenza), all’atto della compilazione
della domanda, che sottoscrive con funzione di autocertificazione. In seguito, l’Istituto scolastico effettuerà controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.

21. Può uno psicologo iscritto all’Ordine di una Regione partecipare ad una selezione indetta da un Istituto scolastico di un’altra Regione?
Sì, l’iscrizione ad un Ordine regionale autorizza lo psicologo in questione allo svolgimento della professione sull’intero territorio nazionale. Ad es. uno psicologo iscritto all’Ordine degli Psicologi del Lazio può partecipare a una selezione indetta da un Istituto scolastico con sede in Lombardia e, per lo stesso principio, uno psicologo iscritto all’Ordine degli Psicologi della Lombardia può partecipare a una selezione indetta da un Istituto scolastico con sede nel Lazio.

22. Uno psicologo deve necessariamente essere in possesso di Partita IVA per poter assumere questo incarico?
Si, la Partita IVA è obbligatoria, perché le prestazioni professionali per il cui svolgimento è richiesta l’iscrizione all’albo non possono avere natura occasionale presupponendo una pluralità di atti coordinati e finalizzati all’esercizio della professione stessa.

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