Sì, la testimonianza costituisce un dovere cui la persona non può sottrarsi. Una volta citato, lo psicologo deve presentarsi in udienza chiarendo di essere vincolato dal segreto professionale per cui ci si astiene dal rendere testimonianza.
Riferimenti: art. 622 c.p. / art. 133 c.p.p. / art. 198 c.p.p. / art. 200 c.p.p. / art. 11 c.d. / art. 12 c.d.