Bonus Psicologo: le Guide per Cittadini e Psicologi

BONUS PSICOLOGO

Le domande per beneficiarne possono essere presentate dai cittadini con redditi ISEE inferiori a 50.000 euro che devono accedere con SPID, CIE o CNS nella seguente finestra temporale:

  • Dal 18 marzo 2024 fino al 31 maggio 2024

I fondi per questo bonus sono stati stanziati nel 2023, nel 2024 secondo quanto comunicato da INPS si aprirà un’altra finestra per ulteriori richieste.

Per approfondimenti:

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2024.02.circolare-numero-34-del-15-02-2024_14480.html

Alla pagina informativa dedicata troverai tutte le informazioni sul progetto: https://www.progettobonus.it

Per qualsiasi domanda o curiosità, scrivici a infobonus@psy.it

PER I PROFESSIONISTI ADERENTI

A seguito dello scorrimento delle graduatorie (messaggio INPS n. 3356 del 26 settembre 2023) che ha ammesso ulteriori soggetti aventi diritto al BONUS Psicologo 2022, l’INPS con nota n. 1153/2024, ha chiarito che: la data ultima per la prenotazione delle sedute era il 26 marzo 2024 per tutte le regioni ad eccezione della Basilicata (in cui lo scorrimento è avvenuto in data successiva) la cui scadenza è prevista per il 6 maggio 2024.

L’INPS informa inoltre che: l’inserimento dei dati di fatturazione per le sedute confermate, compresa la regione Basilicata, deve essere completato dagli psicoterapeuti entro e non oltre il 21 maggio 2024. A partire dal 22 maggio 2024 tutte le sedute non confermate, oppure confermate ma non ancora corredate dei dati di fatturazione, saranno annullate di ufficio.

Per eventuali richieste di chiarimenti è possibile scrivere alla casella di posta elettronica supporto.bonuspsicoterapia@inps.it

Per Cittadini

Visitare il sito www.inps.it e cliccare sul Servizio “Contributo sessioni di psicoterapia” accedendo con Spid.

Il servizio permette ai cittadini beneficiari del contributo per sessioni di psicoterapia di monitorare l’utilizzo dell’importo associato al «codice univoco» assegnato.


Per Psicologi

Visitare il sito www.inps.it e cliccare sul Servizio “Contributo sessioni di psicoterapia” accedendo con Spid.

Il servizio permette ai professionisti (psicologi iscritti all’albo che abbiano preventivamente aderito all’iniziativa) di gestire le sedute di psicoterapia del beneficiario.

Una volta effettuato l’accesso occorre effettuare il “Cambio Profilo” confermando subito dopo di proseguire come “Psicoterapeuta“.

Si comunica altresì che l’INPS ha messo a disposizione dei professionisti la casella mail supporto.bonuspsicoterapia@inps.it per le domande riguardanti gli aspetti informatici e tecnici, in merito all’utilizzo del servizio.

FATTURAZIONE

Il Professionista, erogata la prestazione, deve emettere fattura intestata al beneficiario della prestazione indicando il codice univoco attribuito, associato al beneficiario, e inserisce nella piattaforma INPS il medesimo codice univoco, la data, il numero della fattura emessa e l’importo corrispondente.

A seguire alcuni esempi indicativi di fatturazione per importi rientranti o eccedenti la copertura prevista dal Bonus Psicologo: in ogni caso si consiglia di rivolgersi al proprio consulente di fiducia per tutti gli approfondimenti di rito.

CASO 1

Se il costo della prestazione è di 50 € (la copertura massima prevista per seduta dal Bonus) si potrà emettere regolare fattura indicando il codice univoco del beneficiario.

CASO 2

Se il costo della prestazione è di oltre 50 €, come chiarito dal Ministero della Salute su richiesta del CNOP, lo Psicologo al fine di documentare la prestazione per la quale è utilizzato il bonus, dovrà emettere una fattura in cui viene distinto l’importo versato direttamente dal contribuente da quello oggetto di bonus, mentre il totale fattura rimane inalterato.

Tale modalità di compilazione consentirà, peraltro, di poter distinguere la spesa sanitaria detraibile, che rimane cioè a carico del contribuente (il corrispettivo al netto del bonus) e che dovrà essere trasmessa al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della dichiarazione precompilata distintamente dalla quota del bonus, che verrà trasmessa con un codice specifico. Al riguardo, sono in corso di definizione con la Ragioneria Generale dello Stato le modalità di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria delle fatture per prestazioni su cui è stato applicato il bonus in argomento.

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