Cassazione: bocciate le prescrizioni di trattamenti psicologici dei Tribunali

La Cassazione, Prima Sez. Civile, n. 17903 pubblicata il 22 giugno 2023, Pres. Genovese, Rel. Caprioli, boccia la prescrizione di un trattamento psicologico ad una madre:

<<Questa Corte ha già statuito che, in tema di affidamento dei figli minori, la prescrizione ai genitori di un percorso psicoterapeutico individuale e di un altro, da seguire insieme, di sostegno alla genitorialità, comporta comunque, anche se ritenuta non vincolante, un condizionamento, per cui è in contrasto con l’art. 13 e 32 Costituzione, atteso che, mentre l’intervento per diminuire la conflittualità, richiesto dal giudice al servizio sociale, è collegato alla possibile modifica dei provvedimenti adottati nell’interesse del minore, quella prescrizione è connotata dalla finalità, estranea al giudizio, di realizzare la maturazione personale delle parti, rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione (cass. n. 13506 del 01/07/15).

Analogamente nel caso di specie, se è pur vero che il decreto impugnato non ha imposto un vero e proprio obbligo alla ricorrente di intraprendere un percorso psicoterapico per superare le criticità del suo rapporto madre-figlia, avendo esplicitato che si tratta di un invito giudiziale, è indubbio che tale statuizione integri una forma di condizionamento idonea ad incidere sulla libertà di autodeterminazione alla cura della propria salute, garantita dall’art. 32 Costituzione.>>

Una pronuncia in linea con quanto già sviluppato e diffuso dall’Ordine Psicologi Calabria con il documento “Sulle prescrizioni psico-giudiziarie da parte dei Tribunali nei casi di separazione, divorzio e affidamento dei figli”, che ha segnalato la medesima criticità costituzionale a tutela dei cittadini.

Clicca qui per scaricare l’Ordinanza

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