L’attuale versione recita:
Lo psicologo contrasta l’esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell’Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza.
Il nuovo Articolo 8 aggiunge “presunti”:
La psicologa e lo psicologo contrastano l’esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnalano al Consiglio dell’Ordine i presunti casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui vengono a conoscenza.
Cosa comporta l’aggiunta di “presunti”?
In ambito giudiziario si trattano sempre “presunte” ipotesi di reato ex art. 348 cp, poiché solo l’Autorità Giudiziaria, per legge, potrà stabilire l’eventuale esercizio abusivo della professione di un caso segnalato.
Paradossalmente l’attuale articolo considera i casi segnalati come già certi e acclarati, generando confusione, presumendo che l’accertamento del reato, così come la produzione di inconfutabili e concrete prove, spetti a chi segnala, scoraggiando purtroppo in molti casi la segnalazione.
Potrai votare online fino alle 17.30 del 25 settembre 2023 entrando nell’Area Riservata del CNOP per poi accedere alla piattaforma VotarePA: https://bit.ly/AreaRiservataCNOP
Consulta il nuovo Codice Deontologico:
www.psy.it/wp-content/uploads/2023/08/CDPI_-2023-clean-con-premessa-etica-1.pdf
Approfondisci le modifiche al Codice:
www.psy.it/wp-content/uploads/2023/08/CDPI_-2023-evidenze-1.pdf