A seguire l’intervista del Segretario OPC Marco Pingitore sulla delicata questione della commistione tra richieste dei Tribunali e Servizio Sanitario:
Dall’approvazione del documento del 2022 “Sulle prescrizioni psico-giudiziarie da parte dei Tribunali nei casi di separazione, divorzio e affidamento dei figli” da parte dell’Ordine degli Psicologi della Calabria, a che punto siamo sul tema?
<<La riforma Cartabia ha introdotto l’art. 473-bis.27 c.p.c. che, in un certo senso, legittima la possibilità da parte del Tribunale di inviare i genitori separati (e il figlio) presso il Servizio Sanitario Nazionale per ricevere uno specifico supporto psicologico. Tuttavia, l’articolo presenta delle criticità poiché crea una commistione poco chiara tra ambito giudiziario e sanitario attraverso cui si configurano concreti rischi per l’efficacia dei trattamenti sanitari disposti.>>
Quali potrebbero essere le soluzioni?
<<Alcune ipotesi applicative dell’Art. 473-bis.27 c.p.c. le ho indicate in un documento, liberamente scaricabile sul web, scritto insieme al Collega Catello Parmentola. Ma si tratta solo di un punto di partenza. L’argomento deve essere affrontato in modo multidisciplinare e molto più approfondito, così come si sta già facendo nelle alte sedi Istituzionali, ad esempio il Ministero della Giustizia dove sono in corso una serie di interlocuzioni insieme al Sindacato AUPI.>>
Quali sono gli altri impegni sul tema a livello istituzionale?
<<La Società scientifica Form-Aupi, riconosciuta dal Ministero della Salute, ha da poco costituito un Gruppo di Lavoro nazionale e interdisciplinare (avvocati, giuristi, magistrati, psicologi, medici), di cui faccio parte, raccogliendo e recependo le problematicità evidenziate dalle colleghe e dai colleghi chiamati a collaborare con i Tribunali, assumendo in prima persona l’onere di fornire indicazioni, interpretative e metodologiche e, se del caso, anche ipotesi applicative ed interpretative delle norme.>>