Accertamento Obbligo Vaccinale | Verifiche da giorno 11 febbraio 2022

Da giorno 11 febbraio 2022 gli uffici dell’Ordine inizieranno tutte le procedure di verifica ed invio PEC/Raccomandata per coloro che non risulteranno in regola con l’obbligo vaccinale.

Il D.L. n.44/2021 ha introdotto l’obbligo vaccinale per tutti gli operatori sanitari, che sono dunque tenuti a sottoporsi alla somministrazione del ciclo primario della vaccinazione (le prime due dosi).
In generale, ricordiamo che tutti gli iscritti all’Albo a prescindere che esercitino la professione sono soggetti all’obbligo vaccinale.

Il recente D.L. n.172/2021 aggiorna la normativa come di seguito riportato.

Quali sono le novità introdotte dal DL n. 172/2021?

Il recente D.L. n.172/2021 (“Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.”) ha introdotto per gli operatori sanitari – quindi anche per tutti gli iscritti all’Albo degli Psicologi – l’obbligo, a partire dal 15 dicembre 2021, di sottoporsi alla terza dose (cosiddetta “booster”) di vaccinazione anti SARS-CoV-2.

Allo stato attuale la somministrazione della terza dose è possibile dopo 5 mesi dalla somministrazione della precedente.

Cosa succede se non mi vaccino? Posso lavorare comunque online?

Le disposizioni del DL n.172/2021 chiariscono che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati”, dunque non fa distinzione tra prestazioni erogate in presenza e prestazioni erogate a distanza, inibendo ai professionisti non vaccinati l’esercizio tout-court della professione.

Come funziona la verifica dell’effettiva vaccinazione?

Il D.L. n.172/2021 attribuisce inoltre all’Ordine l’onere di verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale delle iscritte e degli iscritti, attraverso la consultazione della piattaforma nazionale digital green certificate.

Qualora l’iscritta/o non risultasse in regola con la vaccinazione (comprensiva del ciclo vaccinale primario e della terza dose di richiamo), alla data della verifica, l’Ordine invierà all’interessata/ouna PEC o raccomandata con l’invito a produrre, entro cinque giorni dall’invio della comunicazione, una delle seguenti documentazioni:

  1. attestazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione.
  2. la presentazione della prenotazione di vaccinazione della dose di richiamo (dose “booster”), da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione della PEC attestante l’inosservanza dell’obbligo.
  3. il certificato del proprio Medico di Medicina Generale (conforme alla Circolare del Ministero della Salute n.35309 del 04/08/2021 prot. 0035309-04/08/2021-DGPRE) che attesti i motivi che giustificano l’omissione o il differimento della stessa ai sensi dell’art.4, c.2 del D.L.n.172/2021.

Come funziona per i nuovi iscritti?

Per le nuove iscritte e iscritti “l’adempimento dell’obbligo vaccinale è requisito ai fini dell’iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15/12/2021.”

Il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale “determina la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale.

Ai fini dell’iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Calabria coloro che presentano la domanda di iscrizione all’Albo devono quindi aver adempiuto all’obbligo vaccinale.

L’Ordine procederà alla verifica del completamento di ogni richiamo.

Va pertanto allegata alla domanda d’iscrizione:

  • Certificazione GREEN PASS completa di tutti i dettagli relativi al numero di somministrazioni effettuate, date delle somministrazioni e periodo di validità;
  • Oppure Attestazione di avvenuta vaccinazione fornita dal medico vaccinale il giorno della somministrazione.
  • Oppure Certificazione di omissione o differimento del Medico di Medicina Generale: solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l’obbligo di cui all’art. 1 comma 1 del D.L. n. 172 del 26/11/2021, e la vaccinazione può essere omessa o differita. In questo caso è necessario allegare alla domanda di iscrizione il certificato del medico del proprio medico di base.

Quali sono le conseguenze della sospensione?

Si evidenzia che l’esercizio della professione in vigenza della sospensione dall’Albo configura un illecito penale ai sensi dell’art.348 c.p. (esercizio abusivo della professione), anche qualora si tratti di prestazioni erogate senza contatto interpersonale.

Per sicurezza andrebbe effettuata la terza dose di richiamo il prima possibile visto che il sistema di controllo del Ministero segnala una posizione non regolare dopo cinque mesi e un giorno dalla somministrazione della seconda dose.

Tutta la procedura appena descritta è impegnativa e complessa, il personale dell’Ordine farà del suo meglio per ottemperare alla nuova normativa e per stare al fianco di iscritte e iscritti.

Chi non riceve PEC o Raccomandata non deve adempiere a nessun invio, trasmissione o contatto con l’Ordine.

Confidiamo nella comprensione e nella collaborazione di ciascuna/o.

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