Il recente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato in data 03/11/2020 e in vigore da venerdì 06/11/2020, introduce misure di contenimento del contagio differenziate in base al livello di rischio delle singole realtà territoriali. La Calabria, per motivi gestionali sanitari, è tra le Regioni nelle quali il rischio è considerato più elevato (Zona Rossa) e, dunque, ad essa si applicano le condizioni più restrittive previste dalla normativa.
Pertanto, ad essa si applicano le seguenti restrizioni:
- è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (art 3, comma 4, lettera a).
Si specifica che tra i motivi di lavoro che legittimano gli spostamenti rientra l’attività professionale degli psicologi e che le prestazioni psicologiche sono “motivi di salute” sufficienti a giustificare gli spostamenti dei clienti del professionista psicologo - è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza (art 3, comma 4, lettera b). Anche in questo caso, l’attività professionale è da considerarsi “comprovata esigenza lavorativa” e la prestazione professionale degli psicologi costituisce “motivo di salute” per i clienti. Pertanto, in questo caso, gli spostamenti sono consentiti.
Sia nel caso 1) che nel caso 2) è obbligatorio munirsi di autodichiarazione da rilasciare alle Forze dell’Ordine in caso di controllo. Nella stessa potrà essere riportato “esigenze lavorative”.
Tale autodichiarazione è necessaria e valida sia per i professionisti che per i clienti/pazienti, ovvero per coloro che si muovono.
Come per il precedente del 24/10/2020 va quindi specificato che questo Decreto non dispone nulla di nuovo relativamente all’attività professionale degli psicologi. Ciononostante, esso testimonia la gravità della situazione epidemiologica che richiede atti di grande responsabilità sociale e professionale (art. 3 del CD).
Pertanto, si formula un’ulteriore esortazione alla prudenza, alla scrupolosa applicazione delle norme igienico-sanitarie e alla limitazione dei contatti con le persone non appartenenti al proprio nucleo convivente.
In merito alle indicazioni per lo svolgimento dell’attività professionale rimangono valide tutte le indicazioni fornite contestualmente all’uscita del DPCM del 24 ottobre 2020.