Deontologia

Le c.d. “SIT – Sommarie Informazioni Testimoniali” non rappresentano un mezzo di prova e riguardano l’acquisizione di “sommarie informazioni” da parte della Polizia Giudiziaria o della Procura della Repubblica.
La testimonianza nel processo penale, invece, rappresenta un mezzo di prova.

Riferimenti: art. 351 c.p.p. / art. 362 c.p.p. / art. 194 c.p.p. / art. 497 c.p.p.

Sì, lo psicologo valuta attentamente l’opportunità di non testimoniare anche in presenza del consenso da parte del suo assistito per tutelare la salute psicologica di quest’ultimo. In questo caso, il Giudice potrebbe ugualmente decidere di ordinare allo Psicologo di deporre.

Riferimenti: art. 622 c.p. / art. 200 c.p.p. / art. 11 c.d. / art. 12 c.d.

Sì, la testimonianza costituisce un dovere cui la persona non può sottrarsi. Una volta citato, lo psicologo deve presentarsi in udienza chiarendo di essere vincolato dal segreto professionale per cui ci si astiene dal rendere testimonianza.

Riferimenti: art. 622 c.p. / art. 133 c.p.p. / art. 198 c.p.p. / art. 200 c.p.p. / art. 11 c.d. / art. 12 c.d.

Anche in caso di testimonianza lo psicologo è vincolato al segreto professionale. Infatti, lo psicologo, letta la formula di impegno per i testimoni, deve esplicitare che è vincolato al segreto professionale. Tuttavia, il Giudice “se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga”.

Riferimenti: art. 622 c.p. / art. 200 c.p.p. / art. 11 c.d. / art. 12 c.d.

Lo psicologo è sempre vincolato al segreto professionale pertanto “non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rappor- to professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate”. La deroga al segreto professionale può avvenire solo “in presenza di un valido e dimostrabile consenso da parte del destinatario della prestazione professionale”, ma lo psicologo “valuta, comunque, l’opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso”. Nei casi di obbligo di denuncia o referto, lo psi- cologo può rivelare notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale.

Riferimenti: art. 622 c.p. / art. 200 c.p.p. / art. 11 c.d. / art. 12 c.d. / art. 13 c.d.

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