Obbligo referto o denuncia

I reati a procedibilità d’Ufficio sono quelli più gravi per cui, appresa la notizia da parte dell’Autorità Giudiziaria, si deve procedere senza la necessità che la persona offesa sporga querela.
I reati a querela di parte sono quelli meno gravi per cui è necessaria una querela della persona offesa.
Ad esempio, il reato di stalking non ha una procedibilità d’Ufficio, ma a querela di parte. In sostanza è solo la persona offesa a poter avviare l’azione penale attraverso una querela, ad esclusione delle ipotesi di persone offese minorenni in cui si procede d’Ufficio. Altro esempio è il reato di percosse che è procedibile a querela della persona offesa, ma se queste avvengono abitualmente all’interno di un contesto familiare la procedibilità è d’Ufficio.

La denuncia è un atto formale con il quale si dà notizia all’Autorità Giudiziaria di un reato procedibile d’Ufficio.
La querela è un atto formale con il quale si dà notizia all’Autorità Giudiziaria di un reato, a querela di parte, che si ritenga si sia subito.
Il referto è un atto formale di chi esercita una professione sanitaria con il quale si dà notizia all’Autorità Giudiziaria di un reato procedibile d’Ufficio in riferimento alla persona alla quale è stata prestata assistenza.

Riferimenti: art. 365 c.p. / art. 333 c.p.p. / art. 334 c.p.p.

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