In questo caso lo psicologo è tenuto a mantenere il segreto professionale non redigendo la relazione.
Riferimenti: art. 622 c.p. / art. 200 c.p.p. / art. 11 c.d.
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In questo caso lo psicologo è tenuto a mantenere il segreto professionale non redigendo la relazione.
Riferimenti: art. 622 c.p. / art. 200 c.p.p. / art. 11 c.d.
Trattandosi di persona minore di età, lo psicologo può fornire informazioni agli esercenti la responsabilità genitoriale che, in precedenza, hanno prestato il consenso informato sanitario. In ogni caso, in base all’età del paziente e al suo grado di maturità, lo psicologo valuta attentamente le informazioni da fornire considerando preminente la tutela psicologica del giovane assistito.
Riferimenti: art. 11 c.d. / art. 31 c.d.
Nessuna informazione può essere rivelata dallo psicologo, nemmeno la conferma della prestazione psicologica effettuata o in corso.
Riferimenti: art. 622 c.p. / art. 200 c.p.p. / art. 11 c.d.
Nessuna informazione può essere rivelata dallo psicologo, nemmeno la conferma della prestazione psicologica effettuata o in corso. L’eventuale richiesta di una relazione dovrebbe essere effettuata solo dall’assistito o dal suo tutore.
Riferimenti: art. 622 c.p. / art. 200 c.p.p. / art. 11 c.d.
Nessuna informazione può essere rivelata dallo psicologo, nemmeno la conferma della prestazione psicologica effettuata o in corso.
Riferimenti: art. 622 c.p. / art. 200 c.p.p. / art. 11 c.d.
Lo psicologo è tenuto a mantenere il segreto professionale, pertanto non può fornire nessuna informazione.
Riferimenti: art. 622 c.p. / art. 200 c.p.p. / art. 11 c.d.
Le c.d. “SIT – Sommarie Informazioni Testimoniali” non rappresentano un mezzo di prova e riguardano l’acquisizione di “sommarie informazioni” da parte della Polizia Giudiziaria o della Procura della Repubblica.
La testimonianza nel processo penale, invece, rappresenta un mezzo di prova.
Riferimenti: art. 351 c.p.p. / art. 362 c.p.p. / art. 194 c.p.p. / art. 497 c.p.p.
Lo psicologo può redigere la relazione esclusivamente “in presenza di valido e dimostrabile consenso del richiedente. Valuta, comunque, l’opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso”.
Riferimenti: art. 12 c.d.
Sì, lo psicologo valuta attentamente l’opportunità di non testimoniare anche in presenza del consenso da parte del suo assistito per tutelare la salute psicologica di quest’ultimo. In questo caso, il Giudice potrebbe ugualmente decidere di ordinare allo Psicologo di deporre.
Riferimenti: art. 622 c.p. / art. 200 c.p.p. / art. 11 c.d. / art. 12 c.d.
Lo psicologo è tenuto a mantenere il segreto professionale.
Riferimenti: art. 622 c.p. / art. 200 c.p.p. / art. 11 c.d. / art. 12 c.d.
Codice Fiscale: 92006170796
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