Lo psicologo è sempre vincolato al segreto professionale pertanto “non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rappor- to professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate”. La deroga al segreto professionale può avvenire solo “in presenza di un valido e dimostrabile consenso da parte del destinatario della prestazione professionale”, ma lo psicologo “valuta, comunque, l’opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso”. Nei casi di obbligo di denuncia o referto, lo psi- cologo può rivelare notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale.
Riferimenti: art. 622 c.p. / art. 200 c.p.p. / art. 11 c.d. / art. 12 c.d. / art. 13 c.d.