Nessuna informazione può essere rivelata dallo psicologo, nemmeno la conferma della prestazione psicologica effettuata o in corso. L’eventuale richiesta di una relazione dovrebbe essere effettuata solo dall’assistito o dal suo tutore.
Riferimenti: art. 622 c.p. / art. 200 c.p.p. / art. 11 c.d.