Trattandosi di persona minore di età, lo psicologo può fornire informazioni agli esercenti la responsabilità genitoriale che, in precedenza, hanno prestato il consenso informato sanitario. In ogni caso, in base all’età del paziente e al suo grado di maturità, lo psicologo valuta attentamente le informazioni da fornire considerando preminente la tutela psicologica del giovane assistito.
Riferimenti: art. 11 c.d. / art. 31 c.d.