Anche in caso di testimonianza lo psicologo è vincolato al segreto professionale. Infatti, lo psicologo, letta la formula di impegno per i testimoni, deve esplicitare che è vincolato al segreto professionale. Tuttavia, il Giudice “se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga”.
Riferimenti: art. 622 c.p. / art. 200 c.p.p. / art. 11 c.d. / art. 12 c.d.