Prima delle Linee Guida Nazionali (2015), si mostrava ancora un po’ di reticenza verso la pet therapy. L’avvento delle stesse ha fornito la possibilità di riconoscere i benefici, le peculiarità e i fondamenti scientifici dell’interazione animale-uomo propria degli interventi assistiti con gli animali: in particolare, la neurofisiologia ha permesso un focus specifico sulla funzione degli IAA come relazioni di mediazione emozionale. Ad oggi, però, questo tipo di intervento – seppur normato e, in una certa misura, standardizzato, con indicazioni di protocolli da seguire per realizzarlo e monitorarne gli effetti terapeutici e educativi – non risulta ancora inserito nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Questo comporta una spesa considerevole che grava sulle famiglie e sugli utenti che ne vogliano beneficiare e che risultano già provati dall’ingente peso economico che disagi fisici e/o psicologici comportano.
L’avvento della pandemia in Italia ha inciso enormemente sul benessere psicofisico della popolazione comportando un aumento considerevole delle richieste di aiuto psicologico di quasi il 50% ma che “solo due persone su dieci trovano risposte nel pubblico che non si è dato sinora strumenti adeguati su queste tematiche” (Lazzari, 2022)[1]. Per questi motivi, pur prevedendo un importante investimento di risorse economiche, considerare l’inserimento degli IAA nei LEA consentirebbe una diminuzione dell’impatto sulle spese sanitarie generali, compensando l’impatto del disagio che ha coinvolto l’intera popolazione nazionale, aggravando i quadri conclamati e creando le condizioni per lo sviluppo di nuovo distress psicologico. Aumentando le possibilità di migliorare, mantenere e/o recuperare il benessere psicofisico della popolazione, infatti, diminuirebbero gli stati conclamati di disagio e disturbi, abbattendo, quindi, il ricorso ad usufruire di servizi sanitari specialistici e di farmaci. Un documento[2] a firma del CNOP affronta nel dettaglio il tema dell’erogazione dei LEA in campo psicologico in termini di costi e benefici.
Alla luce della legge Lorenzin[3] sulla riforma degli Ordini Professionali e della legge sul Biotestamento[4], considerando anche quanto già espresso dall’On. Locatelli attraverso una risoluzione[5] in XII Commissione alla Camera nel settembre 2020, in cui viene richiesto di avviare “un processo di aggiornamento del relativo testo, per superare talune delle criticità emerse in sede applicativa”, le attuali Linee Guida Nazionali sugli IAA, seppur innovative nel loro sviluppo, appaiono migliorabili ed ampliabili sotto diversi aspetti. Di seguito, alcune osservazioni sul testo originale.
Il GdL IAA
[1] Il disagio psicologico è una pandemia e per affrontarla serve un cambio di passo – David Lazzari, 2022 – https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=106797
[2] Ruolo della Psicologia nei Livelli Essenziali di Assistenza – Task Force LEA, CNOP, 2017
[3] Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute – Legge 11 gennaio 2018, n. 3
[4] Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento – Legge 22 dicembre 2017, n. 219
[5] Atto Camera, Risoluzione in Commissione 7-00539 dell’8 settembre 2020, Alessandra Locatelli – http://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/10/14/leg.18.bol0453.data20201014.com12.pdf