Compila il form per effettuare una segnalazione
Commissione Deontologia e Tutela
VADEMECUM PER LA SEGNALAZIONE ALLA SOTTOCOMMISSIONE TUTELA
Ai sensi dell’art. 12 comma 2 lett. h) della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è attribuito al Consiglio di ciascun Ordine regionale o provinciale la vigilanza per la tutela del titolo professionale e lo svolgimento delle attività dirette a impedire l’esercizio abusivo della professione.
Per inoltrare una propria segnalazione occorre scrivere una e-mail a deontologia.tutela@ordinepsicologicalabria.it, oppure è possibile compilare il Form specificando nel dettaglio:
- tutte le informazioni che possono essere utili a ricostruire il caso;
- allegando il materiale documentale in proprio possesso.
La segnalazione può pervenire:
- dagli iscritti all’Ordine degli Psicologi della Calabria o a quello di altre regioni;
- da parte di altri professionisti;
- dai cittadini che sono venuti a conoscenza o hanno sperimentato direttamente una presunta situazione di abuso del titolo o della professione.
Una volta ricevuta la segnalazione, la richiesta pervenuta viene presa in carico. La Sottocommissione:
- effettua una prima valutazione dei contenuti;
- viene definito l’oggetto della segnalazione e compreso in quale area è collocabile il presunto abuso;
- è possibile che basti un primo esame per verificare che non vi siano le condizioni per procedere: in questa circostanza il caso viene archiviato;
- se invece è necessario entrare maggiormente nel merito di ciò che è accaduto, la Sottocommissione fa in modo di raccogliere ulteriori elementi, contattando il segnalante e richiedendo l’invio di altro materiale, attraverso apposite ricerche, o chiedendo chiarimenti direttamente alla persona segnalata.
- la Sottocommissione, valutata l’opportunità, ha facoltà di proporre al Presidente la redazione di formale diffida ovvero di denuncia-querela.
Cosa segnalare?
A titolo esemplificativo si indicano alcuni elementi da cui desumere una potenziale condotta di esercizio abusivo della professione di psicologo.
L’utilizzo da parte di soggetto che non risulti iscritto all’Albo professionale di nessun Ordine territoriale:
- della qualifica di psicologo e psicoterapeuta;
- di ambiti d’intervento tipici dello psicologo (espresso riferimento a patologie o intervento sul disagio psicologico, ecc.);
- di strumenti e tecniche riservate allo psicologo (test psicologici, colloquio psicologico, EMDR, ipnosi o altre tecniche per finalità di cui all’art. 1 della L. 56/89).
Cos’è L’Ordine degli Psicologi
L’Ordine è un Ente pubblico non economico sul quale vigila il Ministero della Salute, strutturato a livello regionale. Gli iscritti all’Albo costituiscono l’Ordine degli psicologi e ogni quattro anni sono chiamati a votare per il rinnovo del Consiglio regionale. Elettori ed eletti sono soltanto gli psicologi iscritti nella stessa regione. Nella seduta di insediamento il Consiglio elegge, fra i Consiglieri, il Presidente (rappresentante Legale dell’Ordine), il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. I Presidenti regionali e provinciali compongono il Consiglio Nazionale che ha sede a Roma.
Compiti istituzionali dell’Ordine
E’ compito, in particolare, degli Ordini (Legge 56/89 art. 12):
- curare l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione:
- curare la tenuta dell’albo;
- provvedere alla trasmissione della copia dell’Albo al Ministero della Salute nonché al Procuratore della Repubblica;
- vigilare per la tutela del titolo professionale e svolgere attività dirette a impedire l’esercizio abusivo della professione;
- adottare i provvedimenti disciplinari ai sensi dell’art. 27.
Per informazioni più dettagliate sull’ordinamento della professione di Psicologo consultare la legge 56/891