Come è oramai noto i professionisti esercenti attività sanitaria, tra i quali gli psicologi iscritti all’Albo, sono obbligati ad inviare telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria i dati sanitari dei propri clienti. Lo debbono fare per la prima volta dall’entrata in vigore della normativa entro il 31.01.2017, relativamente ai dati della annualità 2016, e poi successivamente ogni anno. I dati così inviati vengono utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per essere inseriti nella dichiarazione dei redditi precompilata, tra gli oneri detraibili, che ogni anno la stessa rende disponibile per ciascun contribuente. E’ previsto però dalla normativa che ciascun soggetto possa esercitare l’opposizione per non rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati sulle proprie spese sanitarie, e, quindi, per non farle inserire nella dichiarazione precompilata. Rimane impregiudicata la possiblità per ciascun soggetto di inserire autonomamente tra gli oneri detraibili della dichiarazione dei redditi tutte le spese sanitarie in proprio possesso, comprese quelle per le quali è stata esercitata opposizione.
Ma come può essere esercitata l’opposizione?
I – MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPPOSIZIONE: SUCCESSIVAMENTE ALL’EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE
Una prima modalità di esercizio del diritto di opposizione prevede che il soggetto interessato possa in ogni momento, successivamente all’erogazione della prestazione, e comunque entro il mese di febbraio di ogni anno per le spese sanitarie sostenute nell’anno precedente, esercitare la propria opposizione accedendo al portale del STS con la propria tessera sanitaria o tramite le credenziali fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate. Qui può consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare quelle che non intende rendere disponibili per le finalità sopra menzionale. Per l’anno 2016, in alternativa, può anche, entro il 31.01.2017, presentare un apposito modello all’Agenzia delle Entrate richiedendo la cancellazione dei dati sanitari in possesso della stessa.
II – MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPPOSIZIONE: AL MOMENTO DELL’EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE
Una seconda modalità di esercizio del diritto di opposizione, che è quella che in questa sede più ci riguarda, è quella che consente al soggetto interessato (cliente/paziente) di chiedere al professionista al momento dell’erogazione della prestazione sanitaria l’annotazione della propria apposizione sul documento fiscale rilasciato. Così facendo il professionista dovrà escludere i dati sanitari contenuti in tale ricevuta sanitaria/fattura da quelli da inviare telematicamente al STS ogni anno. Rimane in ogni caso impregiudicata la possibilità per i soggetti interessati di esercitare l’ opposizione secondo la prima modalità indicata qualora non abbiano chiesto al professionista l’annotazione.
- Contenuto annotazione – Se in occasione di ciascuna prestazione sanitaria il soggetto interessato (contribuente/paziente) manifesta la volontà di esercitare la propria opposizione, nella ricevuta sanitaria/fattura deve essere riportata una specifica annotazione come può essere ad esempio la seguente (anche tramite timbro): “I dati del presente documento non sono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della predisposizione del mod. 730/Unico precompilato per opposizione del cliente ex DM 31.7.2015 e art. 7, D. Lgs. N. 196/2003”. Si rammenta che l’annotazione deve essere apposta sia nel documento fiscale consegnato al cliente sia nella copia che rimane in possesso del professionista. Ciò anche al fine di poter correttamente effettuare l’invio telematico dei dati escludendo quelli delle ricevute sulla quali è stata apposta annotazione.
- Informativa per i clienti – Potrebbe altresì essere utile rendere nota al proprio cliente la possibilità di opporsi alla messa a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (tramite il STS) delle spese sanitarie sostenute. A tal fine potrebbe essere predisposta un’informativa (che può essere anche affissa presso lo studio) secondo il seguente tenore: “OPPOSIZIONE ALLA TRASMISSIONE DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE PER IL MOD. 730 / UNICO PRECOMPILATO DA PARTE DLE PAZIENTE Il Decreto del Mef del 1/9/2016 ha introdotto l’obbligo per gli PSICOLOGI di inviare al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i dati delle spese sanitarie sostenute dai pazienti. Tali dati saranno trasmessi dal STS all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione del mod. 730 / Unico precompilato. Ai sensi di quanto stabilito dal DM 31/7/2015 e dalla normativa sulla privacy, il paziente può esercitare l’opposizione all’invio dei dati, prima dell’emission edella fattura, ramite esplicita richiesta verbale da annotare in fattura. Qualora il paziente non si opponga, i dati sanitari confluiranno nel mod. 730 / Unico precompilato e risulteranno accessibili anche ai soggetti ai quali il paziente è fiscalmente a carico”.
- Decorrenza possiiblità di annotazione del diritto di opposizione – La possibilità di annotare la propria apposizione al momento dell’erogazione della prestazione può essere esercitata dal cliente/paziente soltanto per le spese sostenute a partire dal 14/11/2016 (60° giorno successivo alla data di pullbicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15/9/2016). Questo significa che il professionista psicologo sarà tenuto ad inviare telematicamente al STS tutti i dati sanitari delle ricevute emesse fino al 13/11/2016 senza possibilità di consultare il cliente; quest’ultimo per tali spese potrà esercitare solamente la I modalità del diritto di opposizione, ovvero attraverso il STS o l’Agenzia delle Entrate. Per le ricevute emesse a partire dalla data del 14/11/2016 dovrà invece tenere conto delle opposizioni annotate e quindi escludere queste ultime dall’invio telematico.