Il DM 31.7.2015 prevede che i soggetti tenuti a tale adempimento sono:
1. farmacie pubbliche e private;
2. aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;
3. medici iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
Al momento gli psicologi non sono obbligati all’invio delle spese sanitarie al Sistema TS.
Le spese sanitarie riconducibili all’attività svolta dai professionisti psicologi costituiscono comunque per il soggetto che le sostiene oneri detraibili da indicare nella dichiarazione dei redditi che potranno essere fatte valere o integrando il 730 precompilato dell’Agenzia delle Entrate o predisponendo il modello di dichiarazione Unico.